Le novità della legge di stabilità regionale

La Legge regionale 31 del 28 dicembre 2021 (BURC n. 119 del 28.12.2021) contiene interessanti novità relativamente ai temi dell’Urbanistica e dell’Edilizia.

L’articolo 28 della legge fissa una serie di proroghe:

  • PUC (Piani urbanistici Comunali) _ Il comma 3 proroga i termini per la approvazione dei PUC.

    I Comuni adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 30 giugno 2022 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022.

    Slitta al 31 dicembre 2022, il termine entro cui, per i Comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica, scattano le norme previste dall’articolo 9 del DPR 380/2001.

    Il comma 5 prevede che la Giunta regionale, entro sessanta giorni, apporta le occorrenti modifiche in tema di poteri sostitutivi al Regolamento regionale 5/2011, per adeguare la disciplina al differimento dei termini, agli esiti del monitoraggio sullo stato di adempimento degli atti spettanti ai Comuni interessati, nonché per regolare il coordinamento dell’esercizio dei poteri sostitutivi già in essere con le presenti disposizioni.

  • PIANO CASA _ Il comma 6 proroga al 30 settembre 2022, il termine per la presentazione delle istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, (segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire), ai sensi degli articoli 4, 5, 6 bis e 7 della Legge regionale 19/2009.

  • CONDONO EDILIZIO _ Il comma 7 differisce al 31 dicembre 2022 il termine per i Comuni per determinarsi sulle domande di condono edilizio presentate ai sensi della Legge n. 47/85, capo IV ed della Legge n. 724/94, articolo 39.

Vengono rifinanziati gli interventi connessi alla Legge per la promozione della qualità dell’architettura (L.R. 19/2019) per 500 mila euro per l’anno 2022 (art. 20 comma 2).

Anche il Fondo di sostegno abitativo, di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 6 (Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede) è stato rifinanziato per euro 500.000,00 per l’anno 2022 (art. 20 comma 1).

All’articolo 26 vengono ridotti della metà i termini per la approvazione della variante urbanistica necessaria per interventi connessi al PNRR e progetti strategici relativi ai programmi regionali e comunitari.
La misura sarà operativa fino al 31 dicembre 2024, senza incidere tuttavia sui termini temporali delle osservazioni alle varianti che restano inalterati.
Vengono inoltre individuati una serie di interventi non classificabili come varianti urbanistiche.

All’articolo 27 sono previsti inoltre interessanti semplificazioni in materia edilizia, come la classificazione degli interventi connessi ai vari bonus edilizi nella categoria della manutenzione straordinaria, l’azione esclusiva da parte del Comune di acquisire la documentazione comprovante l’accertamento di una illegittimità di un edificio o sue parti.


documenti

Regione Campania
Legge regionale n. 31 del 28.12.2021

 
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